FAQ - Servizi del Tribunale

Cancelleria I - II Sezioni Civili - Imprese

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Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Si. Il  convenuto quando presenta una domanda riconvenzionale è tenuto a indicarne espressamente il valore della domanda, nelle conclusioni del proprio atto, e a versare un autonomo contributo unificato riferito al valore della domanda riconvenzionale, indipendentemente dal cambiamento del valore complessivo della causa (art. 14, comma 3 DPR 115/2002 T.U. spese giustizia).

In caso contrario, la domanda non è improcedibile, ma viene considerata di valore pari allo scaglione massimo previsto dal T.U. sulle spese di giustizia. La parte sarà quindi tenuta a pagare un contributo unificato di importo pari a 1.696,00 euro.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Si. Il ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 quater cpc, deve essere depositato necessariamente telematico, dal momento che  proviene dalla parte già precedentemente costituita e dà luogo all’apertura sul SICID di un sub-procedimento.

Si. Per i ricorsi cautelari in corso di causa ex art. 669 quater cpc è dovuto contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà oltre all' anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. spese giustizia.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato è raddoppiato rispetto ai procedimenti civili ordinario (art. 13, comma 1-ter DPR 115/2002 T.U. spese giustizia). Stesso principio si estende ai ricorsi cautelari.

Giova, altresì, ricordare che il pagamento raddoppiato del contributo unificato si intende anche in caso di domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Le cause agrarie, ovvero quelle devolute alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Agrarie di cui alla l. n. 320 del 1963 , sono “storicamente” esentate dal pagamento del contributo unificato e dall'anticipazione forfettaria. L'esenzione si estende a relative domande riconvenzionali, a chiamate di terzi in causa e ai diritti di copia.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Per il reclamo ex art. 669 terdecies cpc è dovuto un contributo unificato in misura fissa pari a € 147,00 oltre ad anticipazione forfettaria.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Si, è possibile depositare in cancelleria chiavetta USB o CD ( tante copie quante sono le parti costituite oltre alla copia ufficio) con allegata nota di deposito. Tuttavia, dal momento che è obbligatorio depositare tutti gli atti endoprocedimentali telematicamente, è necessario chiedere, con apposita istanza da depositare sul PCT, l'autorizzazione per il deposito al Giudice titolare del procedimento.

Inoltre si rammenta che qualora non dovesse essere depositata la copia per la controparte, il difensore può estrarla recandosi in cancelleria con PC portatile, in quanto l'ufficio non dispone degli strumenti adatti a tale scopo.