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07/07/2011 - Aumento del contributo unificato - Decreto Legge 6-7-2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In vigore dal 06-7-2011 (GU n. 155 del 6-7-2011)
Si segnala che sono in vigore dal 6 luglio le disposizioni di cui al decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 reperibile nel sito www.gazzettaufficiale.it
Tra queste particolarmente rilevanti per il mondo giudiziario sono le modifiche al contributo unificato di cui al TUSG DPR 115 del 2002, introdotte con il comma 6 dell’art. 37 del decreto legge, che contemplano, tra l’altro:
  • aumenti tra il 10 e il 20% circa degli importi precedentemente previsti;
  • l’assoggettamento a versamento di procedimenti prima esenti;
  • l’aumento della metà del contributo unificato, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.
Si sottolinea che:
È stato introdotto, ex novo, il contributo unificato in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego per le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’ articolo 76 TUSG.
Eliminata l'esenzione per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio e per quelli di separazione personale e divorzio.
Innalzati tutti gli importi di cui ai precedenti scaglioni.

Le disposizioni di cui al detto comma 6 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data del 6 luglio 2011 (entrata in vigore del decreto) e, pertanto, a partire dal 7 luglio 2011.

Altri punti qualificanti in materia di giustizia, introdotte dagli artt. 37 e 38 del decreto legge sono:
  • obbligo di programmazione del lavoro per i capi degli uffici giudiziari;
  • semplificazione delle comunicazioni processuali e della decisione in grado di appello;
  • convenzioni per la formazione professionale dei giovani laureati nei tribunali;
  • incentivi economici per gli uffici giudiziari più efficienti nella riduzione dell'arretrato;
  • misure specifiche per la riduzione e l'accelerazione del contenzioso previdenziale;
  • sospensione dei processi penali per gli imputati irreperibili;
  • deroga al divieto di svolgere funzioni requirenti e giudicanti monocratiche, limitata ai magistrati nominati ad agosto del 2010, al fine di coprire le sedi sguarnite. 
Si allega il testo dei citati artt. 37 e 38 del decreto legge, nonchè una nuova tabella sul contributo unificato (a cura del Tribunale di Modena) e le norme del testo unico spese di giustizia (a cura dell'Ordine degli Avvocati di Milano), nel testo modificato dal DL 98 del 2011, lavori che, comunque, non hanno il carattere di ufficialità.

Artt 37 e 38 DL 98 2011
Tabella
Testo Coordinato Normativa